Modifiche delle Condizioni di assicurazione con decorrenza dal 1° gennaio 2022
  • 08 Mar 2022
  • 4 Minuti da leggere
  • Pdf

Modifiche delle Condizioni di assicurazione con decorrenza dal 1° gennaio 2022

  • Pdf

Article Summary

Che cosa viene modificato e cosa significano per me le modifiche?

Le condizioni di assicurazione delle assicurazioni di base e complementari sono state rielaborate e sono in vigore dal 1° gennaio 2022.

Le modifiche garantiscono una maggiore protezione dei/delle clienti e semplificano la comunicazione tra l’assicurazione e la persona assicurata.

Condizioni generali di assicurazione ai sensi della Legge sull’assicurazione malattie (CGA LAMal)

Cos’è la Legge sull’assicurazione malattie LAMal?

La LAMal disciplina l’assicurazione di base obbligatoria.

Che cosa cambia per me?

1. Spese per il traffico dei pagamenti (articolo 8.3)
I pagamenti allo sportello postale comportano delle spese per il beneficiario. Atupri avrebbe ora la possibilità di fatturarle ai rispettivi assicurati.

Condizioni generali per assicurazioni complementari (CGA LCA)

Cos'è la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)?

La stipulazione di un'assicurazione complementare comporta la stipulazione di un contratto tra l'assicurazione e la persona assicurata. La Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) disciplina i diritti e gli obblighi delle parti contraenti.

Per quale motivo è stata rielaborata?

La Legge sul contratto d'assicurazione è stata adeguata agli attuali sviluppi della digitalizzazione e inoltre è stata rafforzata la protezione delle/dei clienti.

Che cosa cambia per me?

1. Obbligo di informazione dell'assicuratore
L'assicuratore è obbligato a fornirle le necessarie informazioni in merito a tutti i punti del contratto (ad es. contenuto dell'assicurazione) prima della stipula del contratto. Questi obblighi di informazione sono stati ampliati. Atupri ottempera a questo obbligo nel Promemoria informazioni alla clientela .

2. Diritto di revoca di 14 giorni (articolo 12a

Il contratto può essere revocato entro un periodo di riflessione di 14 giorni dalla stipula. Il diritto di revoca è escluso per assicurazioni con una durata inferiore a un mese, ad es. per un'assicurazione viaggi per 15 giorni.

3. Disdetta in caso di sinistro
In caso di sinistro, gli assicuratori non possono disdire l'assicurazione malattia complementare. Già in passato Atupri ha rinunciato al diritto di disdetta in caso di sinistro, indicandolo espressamente nelle Condizioni complementari di assicurazione (CGA). Il suo diritto di disdetta dell'assicurazione malattia complementare in caso di sinistro rimane invariato.

4. Periodo di prescrizione più lungo (articolo 44)
I rimborsi per trattamenti a cui si è sottoposta/o possono essere richiesti all'assicurazione entro cinque anni anziché, come finora, entro due anni. Le consigliamo comunque di inviarci i giustificativi di rimborso il più tempestivamente possibile.

5. Comunicazioni ufficiali in formato elettronico (articolo 37.3)
La LCA ora consente le comunicazioni ufficiali in formato elettronico. Revoca del contratto, disdetta del contratto di assicurazione, obbligo di informazione dell'assicuratore ecc. sono possibili in formato digitale. È possibile ad esempio disdire il contratto di assicurazione per e-mail.

6. Modifiche delle tariffe dei premi, degli sconti e delle aliquote percentuali (articolo 23)
I suoi diritti e gli obblighi di Atupri in caso di modifiche dei premi e degli sconti sono elencati in modo più dettagliato rispetto a prima.

7. Sconto famiglia (articolo 23a)
I requisiti per lo sconto famiglia (assicurazione Mivita) sono ora illustrati in modo dettagliato.

8. Assicurazione multipla (articolo 34.2)
Se dopo la stipulazione di un’assicurazione presso Atupri si accorge di aver già stipulato in precedenza un’assicurazione equivalente presso un altro operatore, può disdire l’assicurazione presso Atupri entro 4 settimane dalla scoperta della doppia assicurazione. Il presupposto è che al momento della stipulazione dell’assicurazione non sapesse di essere già assicurato/a con un’assicurazione equivalente.

9. Obbligo di notifica contratto collettivo (articolo 40a)
Se esce da un contratto collettivo perché non fa più parte di tale collettivo o perché il contratto viene sciolto, deve comunicarlo ad Atupri al più tardi 30 giorni dopo l’uscita.

10. Protezione dei dati (articolo 45)
Le disposizioni sulla protezione dei dati sono state migliorate a suo vantaggio e protezione e sono riportate in modo più dettagliato.

Condizioni complementari di assicurazione (CCA LCA)

Cosa sono le Condizioni complementari di assicurazione CCA?

Nell’ambito delle assicurazioni complementari, ulteriori prestazioni specifiche sono elencate nelle Condizioni complementari di assicurazione.

Che cosa cambia per me?

1. Fasce d’età
In tutte le CCA di Atupri sono elencate le classi d'età per le quali sussiste una variazione rispetto alle CGA. Nella maggior parte dei casi tale modifica riguarda l’aumento della tariffa dei premi.

2. Durata massima di contratti pluriannuali
Ora i contratti pluriannuali possono essere stipulati solamente con una durata massima di tre anni. I contratti pluriennali esistenti possono essere disdetti per la fine del terzo anno, osservando un termine di disdetta di tre mesi. Pertanto, se ha stipulato un contratto di cinque anni, può rescinderlo anticipatamente dopo tre anni. Per questo motivo non offriamo più la durata contrattuale di cinque anni nelle assicurazioni Mivita, Comforta e Ospedale.

Nota
Le modifiche elencate valgono senza la dichiarazione di consenso degli assicurati e sono valide per tutti i nostri clienti. Tali modifiche sono riportate in forma semplificata in questo articolo. Sono giuridicamente vincolanti le disposizioni delle CGA e CCA inviate per posta o tramite il portale clienti myAtupri.


Questo articolo è stato utile?

What's Next