Disdetta dell'assicurazione di base
  • 26 Jul 2022
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Disdetta dell'assicurazione di base

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Posso disdire la mia assicurazione di base prima di partire per un lungo viaggio all’estero?

No. L’assicurazione di base è obbligatoria per chi risiede in Svizzera. Se conservate la residenza in Svizzera e non fate inoltrare la vostra posta all’estero, non potete sospendere o disdire la vostra assicurazione di base.

Quando conviene disdire la propria residenza?

II regolamenti sulla registrazione sono soggetti alle autorità. Informatevi presso il vostro comune di residenza. Si noti inoltre che la cancellazione dal registro comunale non comporta necessariamente l'annullamento dell'obbligo assicurativo in Svizzera. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare questa pagina delle FAQ.

Se parto per almeno un anno per un giro del mondo senza domicilio fisso, posso disdire la mia assicurazione di base e sottoscrivere un’assicurazione straniera meno cara?

No. Se intraprendete un viaggio per un periodo indeterminato e cancellate la vostra residenza, dovete indicarne una nuova, poiché altrimenti non potrete esimervi dall’obbligo assicurativo.

  • L’articolo 24 cpv. 1 del Codice civile stabilisce quanto segue: «Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro.»

Se lascio la Svizzera, posso disdire la mia assicurazione di base perché ho trovato lavoro all’estero?

Sì. Se vi trasferite all’estero potete sospendere l’assicurazione malattia svizzera nel corso dell’anno. Per farlo, fate pervenire la conferma del vostro nuovo domicilio al vostro assicuratore malattie. Dal momento della partenza siete assoggettati all’obbligo assicurativo all’estero.

Se sono un frontaliero, a quale obbligo assicurativo sono soggetto?

Nella zona UE/AELS vige il cosiddetto principio del luogo d’impiego. Questo stabilisce che l’assicurazione malattie deve essere stipulata nel luogo in cui si lavora o si è lavorato, oppure dove si è registrati come disoccupati. Il principio del luogo di lavoro vale anche viceversa, se si vive in Svizzera e si lavora all’estero. In questo caso sussiste l’obbligo di assicurazione malattie all’estero.

Per i frontalieri da Germania, Austria, Italia e Francia è previsto tuttavia il diritto alla scelta dell’assicurazione, che prevede la possibilità di farsi esonerare dall’obbligo assicurativo in Svizzera per continuare ad essere assicurati nel paese di domicilio. Un elenco dei paesi con diritto di opzione assicurativa si trova anche qui.

• Questo discorso non si applica per il Liechtenstein (paese AELS)

Sono un pensionato che risiede all’estero, a quale obbligo assicurativo sono soggetto?

Se si vive in uno stato UE/AELS, ma si percepisce esclusivamente una pensione Svizzera, si è assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera.

I pensionati che si trasferiscono in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna hanno il diritto di scegliere dove essere assicurati. Maggiori informazioni sono disponibili qui.


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